Il termine “prescrizione”, nella legislazione italiana, indica il fatto che un reato, passato un determinato periodo di tempo, non è più punibile semplicemente proprio per il tempo trascorso dal momento in cui è stato commesso, o riconosciuto tale.Un reato cade in prescrizione secondo d…
31 Dicembre 2013Ultimo aggiornamento: 31 Dicembre 2013 alle 10.38
Il termine “prescrizione“, nella legislazione italiana, indica il fatto che un reato, passato un determinato periodo di tempo, non è più punibile semplicemente proprio per il tempo trascorso dal momento in cui è stato commesso, o riconosciuto tale.
Un reato cade in prescrizione secondo diverse modalità, che dipendono prevalentemente dalla pena che è stata stabilita. Solo i reati puniti con l’ergastolo non hanno prescrizione.
Secondo l’articolo 157 del codice penale, poi modificato con legge 251 del 5 dicembre 2005, un reato cade in prescrizione quando passa un tempo di sei anni per i delitti, quattro per le contravvenzioni, o pari al massimo della pena prevista.
La prescrizione si applica anche su pene pecuniarie, ma se la pena è sia detentiva che pecuniaria, si applica solo su quella detentiva. L’ imputato può anche rifiutare la prescrizione, per portare avanti il processo giudiziario che accerti la sua innocenza. La prescrizione è l’equivalente di una piena assoluzione.
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